Non serve l’idoneità per diventare titolari, ma è necessario vincere

Il ministero della Salute ha dato finalmente risposta, in una nota, alle questioni sollevate da FOFI, sui problemi interpretativi riguardanti le norme per il concorso straordinario per l’assegnazione di farmacie. Questo per cercare di chiarire alcuni dubbi ai farmacisti che in diverse regioni sono già impegnati nella raccolta e compilazione dei titoli e nella ricerca di eventuali soci, per partecipare al concorso.

I dubbi sollevati dalla Federazione e le conseguenti risposte del capo dell’Ufficio legislativo del Ministero sono inerenti all’idoneità alla titolarità per la partecipazione al concorso e per la successiva assegnazione della farmacia, all’idoneità nella partecipazione alla gestione associata, oltre alla questione relativa al calcolo dei punteggi nella gestione associata.

“Per quanto riguarda l’idoneità, il ministero ha chiarito che questa non è necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso, ma questo era piuttosto chiaro anche nel testo di legge”, spiega l’avvocato Quintino Lombardo dello Studio legale Cavallaro, Duchi & Lombardo di Milano e Roma. “Il dubbio vero riguardava la fase successiva di assegnazione, cioè la possibilità di ottenere l’intestazione della farmacia, senza avere l’idoneità alla titolarità della medesima o se questa, invece, fosse da conseguire prima di entrare in possesso della farmacia. Il ministero ha chiarito che in questo concorso straordinario, e solo in questo caso, non serve l’idoneità per diventare titolari”. Nella nota ministeriale viene anche sottolineato che i farmacisti partecipanti in forma individuale o in forma associata, che non risultino vincitori delle farmacie messe a concorso, non potranno conseguire l’idoneità mediante la partecipazione al concorso straordinario.

Per quanto riguarda poi le gestioni associate, il ministero chiarisce che l’articolo 11 del DL 1/2012 ha introdotto una fattispecie del tutto nuova – in quanto stabilisce che al concorso possono partecipare anche più aspiranti in forma associata, i quali conseguono, in caso di vittoria, la titolarità “condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”. Avendo vinto il concorso, continua la nota, i titolari in forma associata potranno costituire, fermo restando il vincolo decennale, una società, indipendentemente dal fatto di aver o non aver già conseguito, precedentemente, l’idoneità.

“Chi parteciperà in forma associata al concorso straordinario in fase di assegnazione diventerà, sostiene il Ministero, contitolare della farmacia come persona fisica”, continua l’avvocato Lombardo, “ovvero la titolarità della sede farmaceutica non dovrebbe essere assegnata alla società costituita ex art.7 L. n. 362/1991, bensì “pro quota” ai membri della “gestione associata”, non rientrando così nell’ambito della disciplina della società tra farmacisti. Ne consegue, tra l’altro, che il farmacista che otterrà una farmacia a seguito del concorso, anche in forma associata, non potrà avere, oggi né per i prossimi dieci anni, cioè finché sarà obbligato alla partecipazione associata, quote in partecipazione in altre società. La tesi è suggestiva – la finalità è evidentemente quella di assegnare le farmacie anche in forma associata a chi non ha partecipazioni in altre farmacie – ma determina corpose perplessità”.

Il ministero in risposta al quesito concernente le modalità di calcolo dei titoli, in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata e l’applicazione ai titolari e ai collaboratori di parafarmacie delle maggiorazioni previste dalla legge 221/1968, rimanda le decisioni alle Regioni e ai commissari delle diverse sedi del concorso.

“Si dovrà quindi vedere in seguito quale sarà la logica utilizzata”, conclude l’avvocato Lombardo, “se quella di favorire le gestioni associate, come nel bando emesso dalla Regione Lombardia, o se viceversa verranno messe le due diverse gestioni – individuale e associata – su un piano di parità”. 

Chiara Romeo

6 Commenti

  1. Questo è quello che accade quando ci si affida ad incompetenti. Cambiare le regole del gioco a partita iniziata è una follia, le nuove farmacie non apriranno, saranno bloccate da una miriade di ricorsi con Bersani ormai alle porte la ns categoria è alla frutta. Evviva la GDO

    • come al solito le leggi sono interpretate , dicasi interpretate,per dare atto solo a ricorsi legali e per probabile convenienza.
      (pubblicazioni, corsi aggiornamento, cessione farmacia,la parola
      socio non compare da nessuna parte, idoneità),siamo uno stato di
      azzeccagarbugli. moreno

  2. Non è giusto affidare la valutazione dei titoli(magari lo stesso)al giudizio soggettivo e personale dei commissari.Bisognava individuare un criterio unico e uguale per tutti.

  3. se non verranno stabilite regole precise per il calcolo dei titoli valide in tutte le regioni
    questo concorso sara’ un imbroglio

  4. E’ semplicemente vergognoso pensare a piu’ bandi nelle diverse regioni…si vede che siamo in una Italia di gente incompetente e affaristica,apriamo gli occhi e cerchiamo di difenderci…

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