Network, reti e franchising: quali differenze?

Network, reti e franchising sono tre opzioni possibili per aggregarsi. Questi tre strumenti giuridici si differenziano tra loro principalmente sotto l’aspetto della più o meno intensa integrazione prevista tra le farmacie partecipanti

Reti

Il processo di aggregazione delle farmacie – come anche, più in generale, delle piccole-medie imprese italiane – è sempre più intenso e diffuso. Tra i benefici che comporta l’aggregazione tra farmacie, quelli più noti sono:

  • ampliamento del numero e della qualità dei servizi alla clientela, secondo il trend che vede il farmacista porsi sempre più quale consulente della salute e punto di riferimento per il cittadino, e non solo quale dispensatore di farmaci;
  • economie di scala, con riduzione di costi per la farmacia e maggiore capacità di adattamento a un mercato sempre più flessibile e dinamico;
  • accesso a nuove e diverse conoscenze e competenze, attraverso lo scambio di informazioni e know-how;
  • maggiore visibilità sul mercato, grazie a politiche promozionali e pubblicitarie condivise;
  • utilizzo più efficace del canale e-commerce, che richiede progettualità complesse ed onerose.

Vi sono diversi strumenti giuridici che le farmacie possono utilizzare per aggregarsi e che si differenziano notevolmente tra loro, principalmente sotto l’aspetto della più o meno intensa integrazione che gli stessi prevedono tra le farmacie partecipanti. Vediamoli in sintesi, delineandone gli aspetti più rilevanti sotto il profilo giuridico.

Network

Un primo strumento di aggregazione, più semplice e meno complesso, è quello del network. Si tratta di una forma associativa, basata su un contratto tra più farmacie, che consente alle stesse di coordinarsi tra loro in ordine ad alcuni aspetti della loro attività. Il contenuto del contratto può essere molto vario, a seconda dei settori, delle funzioni o dei servizi che le farmacie intendono coinvolgere e condividere tra loro.

Ad esempio, un network di farmacie può consentire di unificare e coordinare:

  • la funzione acquisti, consentendo così alle farmacie di usufruire di politiche di acquisto più vantaggiose e ridurre il rischio di eccessivi stock di prodotti;
  • la funzione vendite, in modo da massimizzare e diversificare la vendita dei prodotti farmaceutici attraverso ad esempio una comunicazione commerciale coordinata e una logica espositiva standard;
  • la funzione servizi, consentendo così alle farmacie di erogare servizi innovativi e/o complessi, eventualmente attraverso anche un centro servizi unificato in modo da abbattere sensibilmente i costi.

I network di farmacie consentono a queste ultime di mantenere la loro piena autonomia e indipendenza, in quanto le stesse decidono semplicemente di coordinare alcune funzioni e servizi, per migliorare la loro efficienza e competitività. Al contempo, il network consente di superare in parte l’individualismo che tradizionalmente connota la farmacia italiana, attraverso un coordinamento che consente di sfruttare – senza necessità di effettuare importanti investimenti – nuove opportunità di mercato, aumentare il potere di acquisto e valorizzare al meglio l’articolata e diffusa presenza sul territorio delle farmacie.  Maggiore è il numero e l’importanza delle funzioni e dei servizi coinvolti, maggiore è il grado di integrazione che si crea tra le farmacie partecipanti al network, le quali rimangono comunque soggetti distinti e autonomi nell’esercizio della loro attività.

Reti

Le reti di farmacie costituiscono un modello più complesso ed evoluto di aggregazione. Il contratto di rete è uno strumento di aggregazione che – a differenza del network – è stato espressamente regolamentato dalla legge, precisamente dal DL n. 5/2009. Si tratta di una forma di collaborazione tra farmacie, finalizzata ad accrescere la loro capacità innovativa e la competitività sul mercato e, quindi, di aumentare la loro redditività. Anche il contratto di rete consente alle farmacie di mantenere la loro indipendenza e autonomia; esso infatti non dà luogo a un nuovo soggetto giuridico ma si configura come un contratto con comunione di scopo tra più parti tra loro indipendenti.

Il contratto di rete è uno strumento assai flessibile e duttile; il contenuto della rete può essere infatti plasmato nel modo più vario, conformemente alle esigenze delle farmacie che vi fanno parte. Gli obiettivi strategici e le attività comuni poste a base della rete, nonché i diritti e gli obblighi assunti da ciascuna farmacia partecipante per la realizzazione dello scopo comune, sono contenuti nel cosiddetto programma di rete, che ne costituisce il fulcro.

La rete tra farmacie può essere utilizzata ad esempio per scambiare informazioni, condividere data base, coordinare lo svolgimento di funzioni comuni (marketing, magazzino, logistica, fornitura di determinati servizi, personale ecc.), utilizzare un marchio comune per contraddistinguere alcune attività o prodotti e così via.

Oltre ai vantaggi comuni ad altri strumenti di aggregazione (economie di scala, ampliamento e miglioramento dell’offerta di prodotti e servizi, maggiore flessibilità operativa, maggiore stabilità di fatturato, maggiore visibilità sul mercato ecc.), le farmacie aderenti a una rete possono usufruire di alcuni vantaggi amministrativi e finanziari, tra cui:

  • facilitazioni per l’accesso ai contributi e possibilità di stipulare convenzioni con istituti di credito;
  • semplificazioni procedurali per l’accesso al credito, in termini di svolgimento di cartolarizzazioni e di attenuazione del rischio.

Un’importante opportunità che può essere sfruttata dalle farmacie attraverso il contratto di rete è il distacco del personale, espressamente previsto dalla L. n. 76/2013 anche per le imprese facenti parte di una rete; le farmacie aderenti a una rete possono quindi dislocare e scambiare personale presso l’una o l’altra farmacia, in modo da superare difficoltà temporanee e proporre servizi differenziati e qualificati.

Possono far parte di una rete tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, in forma sia individuale che associata; possono quindi far parte della rete, oltre alle farmacie, anche imprese distributrici, imprese operanti nell’ambito dei servizi, studi medici, case di cura, ASL, enti pubblici in genere.

Il contratto di rete ha una struttura aperta; è quindi possibile che nuove farmacie entrino a far parte della rete, sulla base dei criteri di adesione stabiliti nel contratto (i quali potranno così prevedere, ad esempio, specifiche caratteristiche soggettive e oggettive per i nuovi aderenti, o subordinare l’adesione a deliberazioni con maggioranze qualificate). Non vi sono inoltre limiti di natura territoriale; alla rete possono partecipare farmacie situate in ogni parte del territorio italiano. I contratti di rete più complessi e integrati possono prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune – che consente di attribuire alla rete soggettività giuridica e autonomia patrimoniale – e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi di esso.

Franchising

Il franchising farmaceutico è la forma di aggregazione più complessa e integrata. Con il contratto di franchising un soggetto, che produce o rivende beni o offre servizi (affiliante o franchisor), concede, verso corrispettivo, di entrare a far parte della propria rete a un altro soggetto, autonomo e indipendente (affiliato o franchisee), attribuendogli il diritto di utilizzare i propri segni distintivi e le proprie conoscenze (cosiddetto know-how) e fornendogli vari servizi di formazione e assistenza. In sintesi, il franchisor mette a disposizione dei franchisee, dietro corrispettivo (in forma di entry fees, royalties, prezzi acquisto prodotti), un insieme di diritti (franchise package), avente ad oggetto:

  • segni distintivi (in particolare, marchio)
  • know-how
  • assistenza tecnica e commerciale

farmacia

Le reti in franchising presentano – utilizzando una terminologia propria della scienza aziendalistica – tre principali caratteristiche:

  • sono contrattuali, in quanto organizzate e gestite mediante una serie di contratti, e non già mediante la costituzione di un ente a ciò appositamente deputato (come invece accade nei consorzi);
  • sono asimmetriche, in quanto coordinate e dirette da un’impresa, il franchisor, la quale ha una posizione di supremazia nei confronti delle altre, in quanto titolare della formula commerciale;
  • sono a raggiera, perché dal franchisor si snodano i rapporti contrattuali con i diversi franchisee, i quali, pur appartenendo tutti alla medesima rete ed essendo coinvolti in un’operazione economica unitaria, non intrattengono rapporti (almeno formalmente) tra di loro.

Si tratta quindi di una rete di imprese, indipendenti tra loro ma legate da un vincolo contrattuale, nella quale i franchisee esercitano un’attività d’impresa riproducendo localmente una determinata formula commerciale, sotto il coordinamento/direzione del franchisor, il quale detta, sulla base del contratto di franchising, la politica commerciale e l’immagine, uniformi per tutta la rete.

Trattandosi di una rete contrattuale, la rete in franchising non gode di soggettività autonoma nei rapporti con i terzi; ciò significa che ciascun affiliato è esclusivamente responsabile dal punto di vista contrattuale nei confronti dei terzi.

Il franchising soddisfa in modo ottimale molte esigenze delle imprese, in particolare:

  • l’esigenza di sviluppare e radicare la propria presenza attiva sul mercato, migliorando e intensificando la distribuzione dei propri prodotti e servizi;
  • l’esigenza di assicurarsi sul mercato sbocchi più sicuri e continuativi rispetto a quelli ottenibili tramite i canali di distribuzione tradizionali e, nel contempo, meno costosi rispetto a quelli realizzabili attraverso una rete di propri punti di vendita diretti;
  • l’esigenza di valorizzare al meglio i propri prodotti e il proprio marchio.

Rispetto ai rapporti di fornitura tradizionali, il franchising consente maggiori possibilità di pianificazione e maggiori economie di scala, realizzando rapidamente una più incisiva copertura del mercato, mettendo in maggiore evidenza i propri prodotti, i propri servizi e il proprio marchio, e rendendo più agevole alla clientela il loro riconoscimento e reperimento nelle zone commerciali. Grazie alla presenza capillare sul territorio della rete di affiliati e del proprio marchio, la rete in franchising è inoltre in grado di trarre maggiori risultati dalle proprie attività di comunicazione commerciale e di adattarsi con maggiore elasticità al mercato.

Il franchising implica una forte integrazione, in quanto ciascun affiliato, entrando nella rete, beneficia dei vantaggi derivanti dall’utilizzo del marchio, dell’organizzazione e del know-how dell’affiliante ma al contempo sopporta notevoli ingerenze e limitazioni alla propria libertà imprenditoriale, come ad esempio l’obbligo di utilizzare i segni distintivi dell’affiliante, di seguirne ed applicarne le direttive, sia generali e strategiche (tecniche di distribuzione, modalità di effettuazione delle campagne pubblicitarie ecce.) che particolari (ad esempio come arredare i locali, come disporre la merce ecc.). D’altra parte, proprio l’integrazione consente agli affiliati di svolgere la propria attività in modo tale che il cliente percepisca di avere a che fare con un’unica impresa, contraddistinta dai segni dell’affiliante, rendendo irrilevante, ai fini della bontà del prodotto acquistato e/o dei servizi ricevuti, che il cliente si rivolga direttamente dall’affiliante stesso piuttosto che a uno qualsiasi degli affiliati della rete.

In Italia, il franchising è stato parzialmente regolamentato dalla L. n. 129/2004, che si sofferma quasi esclusivamente sulla fase precontrattuale, prevedendo una serie di obblighi informativi che precedono la sottoscrizione del contratto di franchising, finalizzati a far sì che il futuro franchisee disponga di tutti gli elementi utili e/o necessari per valutare il contenuto dell’operazione che si accinge a concludere. Il contenuto del contratto – ossia i diritti e gli obblighi delle parti – è, invece, rimesso quasi interamente all’autonomia delle parti.

Lo strumento del franchising nel comparto farmaceutico è di recente adozione, ma di crescente successo, in quanto consente di sfruttare al massimo i vantaggi offerti dall’integrazione in rete per cogliere le opportunità e le sfide che il mondo healthcare pone ai farmacisti. Entrando a far parte di una rete in franchising, la farmacia si uniforma a un preciso format stilistico – per ciò che attiene, in particolare, ai locali della farmacia e al layout – accedendo a condizioni di acquisto favorevoli e a servizi innovativi per la clientela. Le farmacie affiliate usufruiscono inoltre di una serie di servizi da parte del franchisor: consulenza marketing, gestione dei prezzi, formazione.