La versione della legge di Bilancio all’esame del Parlamento contiene una serie di misure che vanno ad impattare sulla sanità: dalle risorse stanziate al Fondo Sanitario Nazionale, ai tetti di spesa della farmaceutica, oggetto di revisione.

I nuovi tetti per la spesa farmaceutica

In particolare, per quanto riguarda la spesa farmaceutica, il tetto per gli acquisti diretti viene rideterminato nella misura dell’8,5% a partire dal 2024. Il tetto per la spesa convenzionata è altresì rideterminato al 6,8%, sempre a partire dal prossimo anno. Invariato il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali, di cui all’articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La remunerazione delle farmacie

Introdotte alcune modifiche anche per quanto concerne la remunerazione delle farmacie per il rimborso di farmaci erogati in regime di sistema sanitario nazionale. Per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza è prevista una quota aggiuntiva di 0,1 euro, che diventerà 0,115 a partire dall’inizio del 2025.

Altre misure

Si legge nel testo, all’Articolo 45 “Nell’ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate:
a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco; b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro; c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00; d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00; e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza”.

Inoltre, al fine di confermare e rafforzare la capillarità delle farmacie sul territorio, vengono altresì riconosciute: “a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000,00; b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie – ad esclusione di quelle di cui alla lettera c) – con fatturato Ssn al netto dell’Iva non superiore a euro 300.000,00; c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato Ssn al netto dell’Iva non superiore a euro 450.000,00”.

A decorrere dal 1° marzo 2024 sono abrogate le norme che prevedono il riconoscimento alle farmacie di una stabile remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn (commi 532, 533 e 534 legge 197/2022).

Le risorse aggiuntive per il FSN

Confermate le risorse aggiuntive per il Fondo Sanitario Nazionale. Si tratta di 3 miliardi di euro per l’anno 2024, confermati per il 2025 e innalzati a 4,2 miliardi di euro a partire dal 2026.

Si tratta di risorse che verranno destinate, tra l’altro, al rinnovo dei contratti, al potenziamento della spesa territoriale e all’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. La premier ha poi posto grande attenzione all’abbattimento delle liste di attesa anche attraverso l’incremento della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive.

Riduzione delle aliquote di rendimento dei contributi pre-1996

E’ stata infine confermata la misura che riduce le aliquote di rendimento dei contributi versati prima del 1996 – determinando una perdita stimabile tra il 5 e il 25% dell’assegno pensionistico annuo per circa il 50% del personale in servizio – fortemente contestata dal sindacato di categoria.