Parlare del decreto “cresci Italia” prima della definitiva conversione in legge, potrà apparirvi inopportuno, ma le polemiche degli ultimi giorni ci spingono a ulteriori commenti.
La nuova versione del decreto, licenziata dal Senato e in questi giorni in esame alla Camera non ha chiarito i dubbi della prima ora, sembra anzi foriera di inesattezze e incongruenze che, lasciando spazio alle interpretazioni, potranno sfociare in futuri contenziosi.
Ci lascia perplessi per esempio il comma 7 dell’articolo 11, in cui è prevista la possibilità di partecipare al concorso in forma associata: le modifiche del maxiemendamento ne hanno limitato la possibilità ai candidati con età non superiore ai 40 anni, stabilendo che «la gestione associata su base paritaria debba essere mantenuta per un minimo di 10 anni fatta salva la premorienza o la sopravvenuta incapacità».
È molto probabile che il concorso per soli titoli, cui va ora ad aggiungersi lo sbarramento dell’età, finirà per precludere la titolarità ai molti farmacisti collaboratori over40 che parteciperanno al concorso.
È stato ipotizzato che la maggioranza dei candidati si presenterà con i soli titoli relativi all’anzianità di servizio, e che la metà di loro finirà per avere lo stesso punteggio. I numerosi i farmacisti con età compresa tra i 40 e i 50 anni saranno i più penalizzati e la norma finirà per facilitare i farmacisti più giovani, che a parità di punti sono stati privilegiati dal legislatore.
Non dimentichiamo che la revisione del quorum, creando tante nuove sedi in via straordinaria e in deroga, precluderà per anni la possibilità di un nuovo concorso e quando ciò avverrà, molti di questi colleghi avranno superato il limite di età per l’ammissione al concorso (60 anni).
Siamo di fronte a una generazione che è stata privata per anni della possibilità di accedere a un concorso e che si troverà, nella migliore delle ipotesi, a dover ricominciare da zero in una fase della vita in cui si è soliti raccogliere i frutti di una carriera.
Sul tetto dei 65 anni per la direzione della farmacia (comma 17 art. 11) sembra che le idee siano ancora più confuse: c’è chi pensa che sia riferito solo alle società e alle sostituzioni, chi invece ritiene valga per tutti a prescindere dal soggetto che esercita la direzione.
Noi non crediamo che sia l’età il criterio che determina la reale capacità professionale di un farmacista, e in ogni caso ci chiediamo quale sia il progetto liberista di questa norma.
Per «favorire il ricambio generazionale del settore farmaceutico» come indicato nella relazione dei tecnici della Camera dei Deputati? Per il momento, l’unico dato certo è che alcuni collaboratori saranno promossi sul campo, molti figli di farmacisti saranno direttori prima che titolari, ma nella sostanza non cambierà nulla: non sembra questa la soluzione ai problemi della farmacia italiana.