Continua il nostro viaggio in dieci tappe per ripercorrere e scoprire i fatti salienti che hanno contraddistinto la storia della Farmacia.

Il percorso è stato oggetto della Mostra “Il Farmacista: nascita di una professione. Viaggio in una storia millenaria” con contenuti a cura delle redazioni di Farmacia News e Tema Farmacia, che è stata allestita in occasione di Cosmofarma 2022. Dopo aver indagato i farmaci cosiddetti “rivoluzionari”, in questo nuovo appuntamento approfondiamo il tema della legislazione italiana in materia di farmacia.

Occorre attendere gli inizi dell’800 per assistere alle prime forme di legislazione che disciplinano attività, compiti, expertise, “oneri e onori” della farmacia. Sono 5 le maggiori riforme che accompagnano fino all’era attuale la storia della farmacia: ciascuna è un upgrade che conduce a quello che è divenuta oggi per il territorio e sul territorio l’istituzione farmacia: un presidio di salute, ben oltre una farmacia di servizio e al servizio del cittadino.

I passaggi di legge

È stato necessario operare, nel vasto panorama di emanazioni di legge, una cernita di quelle di maggior interesse per il professionista e la farmacia, di cui si citano per sommi capi i contenuti più rilevanti:

La Riforma Crispi del 1888 configura la farmacia come un bene patrimoniale privato, liberamente trasferibile, come qualunque altro, anche a non farmacisti con il solo obbligo della direzione responsabile di un farmacista. Si definisce così la centralizzazione delle funzioni di vigilanza e d’autorizzazione in materia, riaffermazione del principio del libero esercizio della farmacia.

La Riforma Giolitti del 1913 si afferma il principio che l’assistenza farmaceutica alla popolazione, e quindi l’esercizio della farmacia, è un’attività primaria dello Stato, elargita direttamente dallo stesso attraverso Enti locali (comuni), oppure delegata a privati per l’esercizio in regime di concessione governativa. Tale status imponeva, dunque, che la farmacia non potesse essere oggetto di compra-vendita né di trasferimento per successione o a qualsiasi altro titolo. Ciò a significare che la titolarità dell’esercizio, fin da allora, poteva essere conseguita solo per concorso pubblico, in funzione dei titoli di carriera e degli anni di servizio. La concessione era ad vitam del titolare, tuttavia con possibilità di revoca in qualsiasi momento, secondo quanto previsto dalla legge.

La riforma stabilisce, inoltre, un rapporto di “dipendenza” fra titolare di farmacia e pubblica Amministrazione sanitaria, quest’ultima con facoltà di dare indicazioni in qualunque ambito con finalità all’interesse pubblico, a fronte della possibilità per il titolare di operare in regime di monopolio assoluto nel settore dei farmaci, prezzo al pubblico, unico e inderogabile e con margine fissato garantito per legge. Norme transitorie, tali da assicurare i diritti precostituite, stabiliscono la suddivisione delle farmacie in farmacie illegittime, cioè sorte in violazione dell’ordinamento preesistente pertanto destinate alla chiusura, e farmacie tollerate, che pur essendo in difformità con le leggi preunitarie potevano essere considerate conformi alle linee d’indirizzo della legge del 1913, quindi autorizzate a continuare l’esercizio. Si stabilisce inoltre che a tutela del diritto di proprietà, sia le farmacie legittime che quelle tollerate possano essere vendute una sola volta, nel rispetto delle norme vigenti per le farmacie ordinarie.

Il seguito

Tra queste e la Riforma Mariotti che segna una modifica e/o riconferma alcuni punti sanciti dalla legge Giolitti, si assiste all’emanazione di alcune altre normative di interesse sanitario. Fra queste, per la farmacia rivestono maggiore rilievo:

  • il Testo Unico delle Leggi Sanitarie n.1265 del 27 luglio 1934 che offre una panoramica sulle buone norme a tutela della salubrità di ambienti indoor ed outdoor esposti a potenziali fattori/occasioni di tossicità e contaminazione;
  • il DL del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 – requisiti iscrizione Ordine in cui si prevede che in ogni provincia siano costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche e che ciascun Ordine e Collegio abbia un albo permanente, ciascuno per la rispettiva categoria, la cui iscrizione era possibile in ottemperanza ad alcune credenziali: essere cittadino italiano, avere il pieno godimento dei diritti civili, essere di buona condotta, aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore, essere abilitati all’esercizio professionale, avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell’ordine o collegio. Il testo della Riforma contiene inoltre tutte le variabili e richieste possibili in materia.
  • Infine la Legge n. 221 dell’8 marzo 1968classificazione farmacie pone la prima demarcazione che avvicina allo stato attuale dei presidi, suddividendo le farmacie in due macro categorie: le farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti e farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione al di sotto della quota presente nelle aree urbane e, in ultimo, che laddove manchi o non sia aperta la farmacia prevista nella pianta organica, con decreto del medico provinciale siano istituiti dispensari farmaceutici.

La Riforma Mariotti del 1968, nello specifico con le leggi 221/68 e 475/68, apporta alcune sostanziali modifiche all’istituto della farmacia precedentemente stabilite dall’ordinamento Giolitti. Si reintroduce la facoltà di poter trasferire le farmacie, fatto salvo che il cedente abbia conseguito la titolarità da almeno cinque anni (oggi ridotti a tre) e l’acquirente sia già stato titolare o abbi conseguito l’idoneità alla titolarità in un concorso pubblico. Mentre le sopracitate leggi riaffermano quanto stabilito dalla riforma Giolitti in termini di attività primaria dello Stato gestita direttamente attraverso l’intervento degli Enti locali, o delega ai privati per l’esercizio in regime di concessione, subordinazione speciale nei confronti della pubblica Amministrazione, prevalenza assoluta degli elementi pubblicistici, cioè inerenti al pubblico interesse, su quelli privatistici, territorializzazione del sistema mediante lo strumento della pianta organica e il diritto di prelazione da parte dei Comuni sul 50% delle farmacie da porre a concorso: tale facoltà è oggi sospesa per tre anni in caso di vendita della farmacia. Inoltre la riforma stabilisce che la gestione della farmacia sia diretta e personale da parte del titolare.

La Riforma Sanitaria del 1978 si esplica nella legge 833 del 23.12.1878. In essa viene sancito che i rapporti fra farmacie pubbliche e private con Ssn (Sistema Sanitario Nazionale) siano disciplinati da una Convenzione, liberamente sottoscritta in condizioni di pariteticità, sebbene a valenza pubblica. Tale legge inoltre, nell’art. 28, ridetermina che al farmacista e alla farmacia spettino in maniera esclusiva competenza e funzione nella dispensazione dei farmaci al pubblico.

Non è tutto

A queste seguono altre disposizioni che avviano alle normative che regolamentano la moderna farmacia.

La Legge 22 dicembre 1984 n. 892 ritorna sul tema della idoneità alla titolarità della farmacia, precisando che questa è un requisito indispensabile all’acquisto o al trasferimento per successione e che è conseguibile sia tramite il superamento di un pubblico concorso o dopo due anni di pratica professionale certificata dall’Autorità Sanitaria Locale. Inoltre nel periodo in cui il farmacista ha ceduto la propria farmacia si definisce che quest’ultimo ha facoltà di ricomprarne un’altra.

La Legge di Riordino del settore farmaceutico del 1991 n. 362 apporta alcuni correttivi ai principi introdotti da Mariotti, sempre in tema di titolarità della farmacia, che è estesa anche alle società di persone. Inoltre sono contenuti riferimenti a “provvidenze a favore dei farmacisti rurali” e ubicazioni sul territorio.

Si ricordano, a seguire a questa data, l’art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 sul Riordino della disciplina in materia sanitaria che disciplina le convenzioni del SSN con le farmacie e i relativi servizi prestati, integrati, il D.Lgs. 8 Luglio 2003 n. 277 sul Riconoscimento delle qualifiche professionali e le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. Mentre interventi nel campo della distribuzione di farmaci sono stati determinati dal D.L. 223/2006 e dal D.L. 201/2011, fino al D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219 che disciplina il codice unico del farmaco ad uso umano redigendo anche una classificazione del farmaco per la fornitura.

Le ultime disposizioni legislative

Fra le più recenti si citano la Legge di bilancio 2021 che “tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all’Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, consente, in via sperimentale, per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali, secondo specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale”. È l’era della moderna farmacia.

Il viaggio continua! Prossima puntata: “L’evoluzione del ‘luogo’ farmacia”.