Nuovi LEA pronti al via

Livelli essenziali di assistenza sanitaria

Sembra giunto, finalmente, al capolinea l’iter di approvazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza sanitaria, vale a dire le prestazioni e i servizi che il servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini.

Livelli essenziali di assistenza sanitaria

Si tratta di un provvedimento che sostituirà integralmente il  dpcm datato 29 novembre 2001, così come previsto dalla legge finanziaria 2016 (articolo 1 comma 553 legge 28 dicembre 2015 n. 208)  grazie anche agli stanziamenti, a carico delle Regioni, pari a 800 milioni di euro.

Lo schema di decreto è suddiviso in 6 ambiti qui di seguito sintetizzati:

  • il Capo I identifica i tre livelli essenziali della “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”, della “Assistenza distrettuale” e della “Assistenza ospedaliera”, ciascuno dei quali si articola in “attività, servizi e prestazioni”;
  • Il Capo II è dedicato al livello della “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”;
  • Il Capo III è dedicato all’ “Assistenza distrettuale”;
  • Il Capo IV è dedicato alla “Assistenza sociosanitaria”;
  • Il Capo V è dedicato al livello della “Assistenza ospedaliera”;
  • Il Capo VI è dedicato all’assistenza specifica a particolari categorie di assistiti.

Gli effetti economico-finanziari sono pari a 771,8 milioni di euro e, in considerazione ai  tre pilastri dell’assistenza, sono così suddivisi:

  • prevenzione: 220 milioni di euro (completamento piano nazionale vaccini 2012-2014 e nuovi vaccini previsti dal nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale);
  • assistenza distrettuale: 571,4 milioni (specialistica ambulatoriale; assistenza integrativa e protesica);
  • assistenza ospedaliera: -19,8 milioni di euro.

Riguardo l’assistenza farmaceutica, erogata attraverso le farmacie convenzionate, il testo prevede, tra l’altro, come: “il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso le farmacie convenzionate la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe a) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, la cui erogazione non sia affidata direttamente alle strutture sanitarie regionali”.

Al secondo comma viene riservato lo spazio per individuare l’implementazione di nuovi servizi comprese campagne  di prevenzione delle principali patologie  a  forte  impatto  sociale.

L’assistenza farmaceutica in breve

Per verificare le differenze presenti nel nuovo testo, di seguito si riporta sia il testo completo dell’articolo 8 che quanto attualmente indicato nell’allegato 1 del dpcm 29 novembre 2001:

Art. 8 Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate

  1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso le farmacie convenzionate la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe a) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, la cui erogazione non sia affidata direttamente alle strutture sanitarie regionali. Limitatamente ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosaggio unitario uguali, la fornitura attraverso le farmacie è assicurata fino alla concorrenza del prezzo più basso fra quelli dei farmaci disponibili nel normale ciclo distributivo regionale; se per tale tipologia di medicinali l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha fissato il prezzo massimo di rimborso ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e tale prezzo è inferiore al più basso dei prezzi dei medicinali considerati, la fornitura attraverso la farmacia è assicurata fino a concorrenza del prezzo massimo di rimborso.
  2. Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio-sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato articolo 11, comma 1, lettera e).

Allegato 1 DPCM 29 novembre 2001 2.C  Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali

– fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici classificati in classe A (e in classe C a favore degli invalidi di guerra), nonché dei medicinali parzialmente rimborsabili ai sensi del decreto legge 18 settembre 2001, n.347;

– fornitura di medicinali innovativi non autorizzati in Italia, ma autorizzati in altri Stati o sottoposti a sperimentazione clinica di fase II o impiegati per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate.