Agevolazioni per le farmacie a basso fatturato

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La manovra finanziaria prevede due nuovi scaglioni di fatturato per l’applicazione dell’esonero e della riduzione degli sconti a carico dei farmacisti in favore del Ssn. Precisate le voci che contribuiscono alla determinazione del fatturato stesso

Novità in arrivo con la legge di Bilancio 2019. L’emendamento n. 41.029 introduce disposizioni in materia di sconto per le farmacie a basso giro d’affari, prevedendo due nuove scaglioni di fatturato entro i quali effettuare una riduzione degli sconti a carico dei farmacisti e a favore del Sistema Sanitario Nazionale o il loro totale esonero. Più in dettaglio:

– sono esonerate dallo sconto tutte le farmacie, sia urbane sia rurali, con fatturato inferiore ai 150mila euro annui

– quelle con fatturato tra i 150mila e i 300mila godranno della riduzione dello sconto in misura del 60%, già prevista dalla normativa vigente.

Modalità di calcolo del fatturato

L’emendamento specifica che il calcolo del fatturato annuo va effettuato comprendendo il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Ssn, la remunerazione del servizio di distribuzione per conto, il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Ssn e Ssr e le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito. Sono invece escluse dal calcolo del fatturato l’Iva, le trattenute convenzionali e di legge, gli importi trattenuti a titolo di sconto sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate, la quota a carico dei cittadini ai sensi della legge 405/2001 e la remunerazione di ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi della legge 153/2009.

Gli oneri previsti da questo emendamento sono calcolati in 4 milioni di euro e la misura, oltre a sostenere i piccoli presidi a basso fatturato, che spesso rappresentano non solo l’unico servizio pubblico ma anche l’unico segno della presenza dello Stato, si propone anche di annullare le sperequazioni in materia di agevolazioni alle farmacie con fatturato annuo Ssn inferiore ai 300 milioni di euro, garantendone l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

La norma, come spiegato nella relazione illustrativa, si rende necessaria da una parte per sostenere le piccole farmacie a basso fatturato, in particolare quelle operanti nei comuni più piccoli, sotto i mille abitanti, escludendole dall’ambito di applicazione delle percentuali di sconto operate dal Ssn verso le farmacie convenzionate; dall’altra per garantire sull’intero territorio nazionale l’uniforme attuazione delle agevolazioni per le farmacie con fatturato annuo in regime di Ssn, al netto dell’Iva, non superiore a 300.000 euro e per le farmacie rurali con fatturato annuo, sempre al netto dell’Iva, non superiore a 450.000 euro.

I criteri per determinare i prezzi dei farmaci rimborsati dal Ssn

I commi 296 e 297 stabiliscono criteri e modalità a cui l’Aifa si deve attenere per determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Ssn. Più in dettaglio, è previsto che entro il 15 marzo 2019 siano dettati i predetti criteri, al fine di garantire modalità aggiornate all’evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l’Aifa e l’azienda farmaceutica titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) del farmaco. Inoltre, dal prossimo anno l’Aifa può riavviare, prima della scadenza dell’accordo negoziale con l’azienda farmaceutica titolare dell’Aic del farmaco oggetto di determinazione del prezzo, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell’accordo in essere, nel caso in cui intervengano variazioni di mercato del prezzo del medicinale stesso, tali da far prevedere un incremento del suo livello di utilizzo o configurarne un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.