Lo scorso 21 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 194, il Decreto del Ministero della Salute del 7 agosto, a firma del Ministro Orazio Schillaci che revoca la sospensione di un altro decreto del medesimo Ministero, del primo ottobre 2020 (dell’allora Ministro Roberto Speranza), recante «aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione a uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis».

Entrata in vigore

Il decreto del Ministro Speranza del primo ottobre 2020, che prevedeva che le “composizioni per somministrazione a uso orale di cannabidiolo” venissero inserite nelle tabelle dei medicinali stupefacenti, dopo numerose proteste era stato sospeso a quattro settimane dalla sua emanazione.

Ora, con la revoca della sospensione avvenuta, il decreto entrerà in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, occorsa il 21 agosto scorso. Il decreto sarà, dunque, operativo dal prossimo 20 settembre.

Cosa accade in farmacia

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto, la sostanza CBD di origine estrattiva dovrà essere, se già presente in farmacia, caricata sul Registro entrata-uscita delle Sostanze stupefacenti e Psicotrope citando nelle note il riferimento al decreto ministeriale stesso. Per gli acquisti successivi al 20 settembre il cannabidiolo estratto da Cannabis andrà richiesto ai distributori mediante Buono-Acquisto.

I preparati per uso orale contenenti tale sostanza saranno ricompresi tra gli stupefacenti: si riporterà in etichetta idonea dicitura e nell’applicazione della TNM sarà aggiunto il corrispondente supplemento. Nessuna modifica è prevista al momento per il cannabidiolo di origine sintetica.