La nuova tabellazione potrebbe violare il diritto europeo. Su questa base prosegue il dibattito tra il Consiglio di Stato e la Corte di giustizia dell’Unione europea di Lussemburgo, circa le disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute secondo cui le composizioni a base di cannabidiolo (CBD) vengono equiparate ai medicinali.
Possibili ripercussioni pesanti commercializzazione di queste sostanze, a danno dei cittadini e pazienti. In buona sostanza la questione, annosa, verte sulla compatibilità (oppure no) di questa ultima decisione “tabellare” con il diritto comunitario. La Terza Sezione di Palazzo Spada ha pertanto sospeso il giudizio sull’appello presentato da Ici (Imprenditori Canapa Italia) contro il provvedimento del 27 giugno 2024.
Cosa è accaduto, gli antefatti
Con sentenza n. 7513 del 16 aprile 2025 il Tar del Lazio aveva respinto il ricorso dell’associazione di categoria che riunisce le aziende del settore della canapa industriale, ritenendo legittimo il decreto ministeriale, in quanto le composizioni ottenute per estrazione dalla pianta di Cannabis non perfettamente standardizzabili, potrebbero contenere anche tracce di THC (Delta-9-tetraidrocannabinolo), il principale principio attivo e psicotropo della pianta di cannabis (marijuana e hashish), responsabile degli effetti euforici, di rilassamento e di alterazione della percezione agendo sul sistema nervoso centrale.
Sulla base di questa valutazione, il Tar aveva applicato il principio di precauzione, considerando sufficiente, per giustificare l’intervento regolatorio, l’esistenza di possibili rischi, effetti nocivi e dipendenza.
L’associazione di categoria, pertanto, ha fatto ricorso in appello al Consiglio di Stato, contestando la ricostruzione del Tar su diversi fronti. Ovvero che il CBD, in quanto sostanza isolata, non ha effetti psicotropi né capacità di indurre dipendenza, pertanto i pareri dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Consiglio Superiore di Sanità sarebbero generici e non supportati da accertamenti specifici.
Inoltre, l’associazione ha eccepito che la misura si basa su una visione generalizzata, invece di distinguere tra prodotti con diverso grado di purezza, compromettendo in questo modo la libera circolazione delle merci in violazione del diritto dell’Unione. All’opposto il Ministero della Salute ha appoggiato il fatto che il decreto non riguarda il CBD isolato ma le composizioni ottenute da estrazione vegetale, dove è possibile la presenza di altri cannabinoidi.
Il Consiglio di Stato, dopo l’udienza del 7 maggio 2026, sentiti i diversi pareri, ha ritenuto di chiudere la vicenda senza interpellare la Corte di Lussemburgo. Viceversa il Collegio, presieduto da Michele Corradino, ha stimato necessario un confronto con il diritto dell’Unione sulla controversia per possibili ripercussioni sulla produzione e commercializzazione di un prodotto, quindi sulla libera circolazione delle merci.
In precedenza, la Corte di giustizia, con sentenza del 19 novembre 2020 (causa C-663/18), aveva già asserito che il CBD, sulla base di scientifiche, non presenta effetti psicotropi e non può essere qualificato come sostanza stupefacente e che il CBD, laddove legalmente fabbricato in uno Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 34 del TFUE. Pertanto ogni misura nazionale idonea a limitarne la commercializzazione costituisce, in via di principio, una restrizione che può essere giustificata soltanto se diretta alla tutela della salute pubblica, conforme al principio di proporzionalità e fondata su una valutazione del rischio basata su elementi scientifici non meramente ipotetici.
Di nuovo, il Ministero della salute ha ribadito che le composizioni ottenute da estratti naturali, non il CBD isolato, presenta caratteristiche diverse da quelle esaminate dalla Corte, e che la presenza di ulteriori cannabinoidi rende non trasferibili le conclusioni raggiunte. Dibattito che ha indotto i giudici di Palazzo Spada ha ritenere necessario un nuovo intervento della Corte di giustizia.
Le cinque questioni pregiudiziali
Il Consiglio di Stato ha stabilito che la vertenza tra potestà regolatoria nazionale e libertà fondamentali garantite dall’ordinamento europeo solleva cinque possibili questioni pregiudiziali. Nello specifico:
- se la normativa italiana, includendo il CBD nella tabella dei medicinali, non attui di fatto una misura di restrizione quantitativa, vietata dagli articoli 34 e 36 del TFUE;
- se il principio di precauzione, altamente restrittivo come quello proposto, sia realmente giustificato dall’assenza di effetti psicotropi accertati e di rischio solto potenziale circa la possibile interazione con altri componenti;
- se una disciplina che assoggetta i prodotti a un regime restrittivo generalizzato, senza differenziare in base alla composizione effettiva, rispetti il principio di proporzionalità;
- se sia compatibile con il diritto dell’Unione una disciplina che ha effetti diretti sulla commercializzazione di prodotti legalmente fabbricati in altri Stati membri;
- se, infine, il principio di precauzione giustifichi l’inserimento nella tabella dei medicinali di sostanze per cui non sono documentati pericoli di dipendenza, secondo quanto invece richiesto dalla normativa nazionale.
Sulla base di queste questioni aperte, il Collegio ha sospeso il giudizio con richiesta di sottoporre atti alla Corte di giustizia, riservando ogni altra statuizione – incluse le spese – alla decisione definitiva. Non resta che attendere la decisione lussemburghese.


