La sentenza della Corte di Giustizia europea 29 febbraio 2024, nella causa tra Do. Sas e L’Ud., assume una particolare risonanza, occupandosi di un tema, quale quello della vendita dei farmaci online, oggi di notevole interesse, per tutte le implicazioni connesse a tale modalità di vendita in un settore particolarmente delicato e tutelato quale quello farmaceutico.
In particolare, la recente sentenza della Corte di Giustizia europea si pronuncia sulla liceità delle normative nazionali che impongono limiti e condizioni alla vendita di medicinali senza prescrizione medica, rispetto alle disposizioni dettate in merito dalle direttive europee e, in particolare, dell’art. 85-quater, direttiva 2001/83.
Cosa è accaduto
Il caso, da cui ha tratto origine la sentenza della Corte di Giustizia europea in commento, aveva riguardato la legittimità dell’attività esercitata dalla Do., attraverso il proprio sito web, sul quale gli utenti potevano acquistare, a partire dai siti di farmacie, prodotti farmaceutici e medicinali, non soggetti a prescrizione medica, a fronte della normativa francese di riferimento, che autorizza l’attività di commercio elettronico di medicinali (non soggetti a prescrizione medica) soltanto a soggetti titolari di farmacie.
Dopo un lungo procedimento giudiziario, la Corte d’Appello di Parigi, su rinvio della Corte di Cassazione, aveva sospeso il giudizio e rinviato alla Corte di Giustizia europea la risoluzione di alcune questioni pregiudiziali, volte a chiarire la portata delle direttive europee 98/34 e 2001/83 rispetto alle disposizioni nazionali francesi applicabili al caso concreto e alla situazione controversa. In particolare, era stato richiesto alla Corte di Giustizia europea di chiarire se l’attività esercitata da Do. dovesse essere intesa come servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva 98/34 e se l’art. 85-quater, direttiva europea 2001/83, dovesse essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono vietare la prestazione di un servizio, quale quello di Do., consistente nel mettere in contatto, mediante un sito web, farmacisti e clienti per la vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica.
La Corte di Giustizia europea si è espressa in merito alla prima questione ritenendo che un servizio, quale quello di Do., dovesse essere qualificato come “servizio della società dell’informazione” ai sensi dell’art. 1, punto 2), direttiva 98/34, ricorrendo tutte le condizioni ivi previste e, precisamente, trattandosi di un servizio prestato:
- dietro retribuzione – in quanto oggetto di un abbonamento versato alla Do. dai farmacisti clienti e del riconoscimento di una percentuale dell’importo delle vendite;
- a distanza e per via elettronica – poiché la messa in contatto tra il cliente e il farmacista è effettuata tramite sito web, senza la presenza simultanea del prestatore del servizio da un lato e del cliente o del farmacista dall’altro;
- mediante trasmissione di dati su richiesta individuale – in quanto prestato su richiesta individuale dei farmacisti, i quali devono aderire al sito web della Do. per poter beneficiare del servizio e a richiesta dei clienti, i quali devono creare un conto cliente per poter accedere ai siti dei farmacisti di loro scelta e acquistare i farmaci non soggetti a prescrizione.
In merito alla seconda questione, poi, la Corte di Giustizia europea ha premesso che, ai sensi dell’art. 85-quater, debba ritenersi consentito unicamente il divieto da parte degli Stati membri alla vendita al pubblico a distanza, mediante i servizi della società dell’informazione, di medicinali soggetti a prescrizione, mentre, di converso, tale tipologia di vendita non può essere vietata, da parte degli Stati membri, con riferimento ai medicinali non soggetti a prescrizione medica che, pertanto, devono poter essere venduti online, seppure secondo i limiti e le condizioni previsti dalle normative nazionali a tutela della salute pubblica.
Ai sensi dell’art. 85-quater, infatti, spetta alle legislazioni interne degli Stati membri determinare sia quali siano i soggetti legittimati sia quali siano le condizioni necessarie ai fini della vendita a distanza, mediante i servizi della società dell’informazione, di medicinali non soggetti a prescrizione. La determinazione di tali presupposti e condizioni da parte degli Stati membri, peraltro, non può ritenersi del tutto libera, dovendo comunque essa essere giustificata da motivi di tutela della salute pubblica, quale principio fondamentale alla base della legislazione nazionale ed europea che regola il settore.
L’articolo completo sarà disponibile sul numero di settembre.