Nuove norme per la deducibilità delle spese riguardanti le auto aziendali

La legge di stabilità 2013 ha ulteriormente ridotto, rispetto a quanto già disposto dalla recente “legge Fornero”, la percentuale di deducibilità per le auto aziendali portandola dal 27,5% al 20% (contro il 40% in vigore per le spese sostenute fino al 2012). Rimane invece invariata al 70% (come già diminuita dalla legge Fornero) la quota di deducibilità per le auto concesse in uso promiscuo ai propri dipendenti, già pari al 90% per le spese sostenute fino al 2012.

Le suddette minori percentuali di deducibilità (20% e 70%) si applicano quindi a decorrere dal corrente anno 2013. Prendendo spunto dall’ennesimo “giro di vite” alla deduzione dei costi delle auto aziendali si vuole riassumere, aggiornandola, la normativa vigente in materia che fa riferimento all’art. 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Per quanto riguarda la deducibilità del costo di acquisto dell’automobile (quote di ammortamento o canoni leasing secondo la forma prescelta), non si può tener conto della parte di costo di acquisizione che eccede i 18.075,99 euro. In caso di leasing non si può tener conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dell’auto eccedente l’importo suddetto. Pertanto, entro la cifra indicata, le quote di ammortamento e i canoni leasing sono annualmente deducibili fiscalmente nel risicato limite del 20%.

La disposizione fiscale vigente è inoltre fortemente penalizzante anche per quanto concerne la deducibilità dei vari costi di utilizzo dell’auto (carburanti, assicurazioni, tagliandi di manutenzione ecc…). Infatti viene stabilito che anche gli oneri riferibili all’auto aziendale sono deducibili nello stesso limite ora pari al 20%. Diverso, rispetto a quello illustrato riferito alle auto cosiddette aziendali, è il regime fiscale previsto per le auto concesse a un dipendente dell’azienda in uso promiscuo (cioè anche per suo uso personale) per la maggior parte dell’anno. In questo caso non si applica il limite di valore di € 18.075,99 (né in caso di acquisto né per contratti di leasing). Inoltre tutti i costi riferiti all’auto – relativi sia all’acquisto sia all’utilizzo – sono deducibili per il 70%. Per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria è opportuno poter provare l’utilizzo promiscuo da parte del proprio dipendente in conformità a idonea documentazione (ad esempio il contratto di lavoro con lo stesso stipulato o successivi sopravvenuti accordi con il dipendente stesso). In questo caso, la concessione dell’auto in uso promiscuo costituisce per il dipendente un benefit tassabile (compenso in natura) che per legge è determinato pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale, cioè 15.000 km annui calcolati con riferimento al costo chilometrico indicato dalle tabelle ACI. Si specifica che il benefit come sopra calcolato deve sempre essere considerato al netto di quanto eventualmente addebitato (sotto forma di trattenuta) al dipendente dall’azienda titolare.

Si pone infine in particolare evidenza anche il trattamento della detrazione dell’IVA per l’azienda. Normalmente, salvo casi particolari, l’IVA sostenuta sia per l’acquisto sia per le spese di utilizzo dell’auto è detraibile solo per il 40% del suo ammontare. Quanto sopra vale sia per l’auto a disposizione aziendale sia per quella concessa in uso promiscuo al dipendente. Invece, nell’ambito dell’auto concessa in uso promiscuo al dipendente, nel caso specifico in cui si proceda ad addebitare per l’uso al dipendente stesso un importo pari al sopra richiamato valore convenzionale di cui alla tariffa ACI (km 4.500) con ragguaglio al periodo di utilizzo, è possibile detrarre l’IVA totalmente sia riferita al costo di acquisto (o canoni leasing), sia riferita alle varie spese di gestione.

A cura di Studio Rossi