Ddl Lorenzin, cosa cambia per le farmacie e via libera ai nuovi Ordini

Con l’approvazione, avvenuta mercoledì 25 ottobre con 215 sì e 114 no, la Camera dei Deputati ha licenziato la riforma degli ordini professionali (art. 4) e altre disposizioni in materia, tra l’altro, di gestione delle farmacie e sperimentazione clinica.

Contraddizioni per la farmacia dei servizi

Dura è stata la presa di posizione del segretario della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), Maurizio Pace che ha fatto seguito all’approvazione del provvedimento da parte della Camera. “Non è pensabile che dopo un iter parlamentare durato anni, segnato infine dallo stravolgimento di un testo che era stato approvato al Senato, il DdL a firma del Ministro della Salute Lorenzin, nel quale è contenuta la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie, venga privato di una previsione fondamentale”. Il j’accuse di Pace è rivolto alla soppressione dell’articolo 16 del Ddl, che avrebbe permesso l’attività all’interno delle farmacie di altri professionisti della salute, con l’ovvia esclusione di quelli abilitati alla prescrizione di farmaci: medici e veterinari. “Se resta in vigore il testo di oltre ottant’anni fa, i cittadini non potranno trovare nelle farmacie un fisioterapista o un infermiere,  e non potranno farsi praticare un’iniezione intramuscolare o cambiare una medicazione”, ha sottolineato Pace.

Il segretario di Fofi non ha mancato di evidenziare anche le contraddizioni tra quanto previsto dal Ddl Lorenzin e la legge sulla farmacia dei servizi (n. 69/2009), che andava nella direzione di rendere le farmacie dei presidi polifunzionali, e con l’atto d’indirizzo per il rinnovo della Convenzione delle farmacie. “Non si capisce a quale logica obbedisca questa decisione: come altre prese a proposito della vita delle professioni sanitarie, sembra dettata soprattutto dalla scarsa conoscenza della materia su cui si va a legiferare. Assistiamo con preoccupazione a un’azione legislativa che da una parte toglie vincoli all’azione dei soggetti economici più forti e, dall’altra, mantiene limitazioni che penalizzano in primo luogo il cittadino e l’assistenza sul territorio. Non è questa una riforma all’altezza della storia degli Ordini delle professioni sanitarie ma, probabilmente, dopo una legislatura all’insegna della svalutazione di tutti i corpi intermedi della società, non era lecito aspettarsi un esito differente”.

Le disposizioni specifiche per le farmacie

Il comma 3 dell’art. 12 stabilisce anche una sanzione pecuniaria da 1.500 a 3.000 € per le farmacie che detengano medicinali scaduti, guasti o imperfetti in modesta quantità, tale da escludere la loro destinazione al commercio.

Le pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti sono estese dall’art. 13 del Ddl Lorenzin anche ai farmacisti; in particolare la norma prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 € per il farmacista che dispensi farmaci e sostanze dopanti senza prescrizione medica e per finalità diverse da quelle proprie, o da quelle indicate nell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Il nuovo articolo 16 bis, invece, fornisce un’interpretazione autentica della norma che regola i concorsi straordinari per le sedi farmaceutiche, per i quali l’attività svolta nelle farmacie rurali potrà giovarsi dell’attribuzione di punteggi maggiorati.

Le principali novità per le professioni sanitarie

Con l’approvazione del Ddl Lorenzin, gli Ordini delle professioni sanitarie diventano “enti pubblici non economici”. Se non verrà modificato durante la terza lettura al Senato, gli attuali albi professionali che contano un minimo di 50 mila iscritti potranno trasformarsi in veri e propri Ordini: il testo prevede che il legale rappresentante dell’Albo ne faccia espressa richiesta al ministro della Salute, e il nuovo Ordine farà riferimento alla corrispondente professione sanitaria.

Ai già esistenti Ordini dei medici e odontoiatri, dei farmacisti e dei veterinari si aggiungono quelli dei biologi, dei fisici e dei chimici, delle professioni infermieristiche e di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Il Consiglio Nazionale dei Chimici (Cnc) è stato trasformato dall’art. 8 nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, posta sotto l’alta vigilanza del Ministero della Salute. L’articolo 9 stabilisce che anche le professioni di biologo e psicologo entrino nel novero delle professioni sanitarie. L’Ordine degli psicologi mantiene tuttavia disciplina a se stante. L’articolo 10, infine, stabilisce che la creazione di un elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici presso presso l’Ordine degli ingegneri, a cui sarà possibile iscriversi su base volontaria sulla base dei requisiti che dovranno essere stabiliti da un nuovo regolamento interministeriale.

L’iter di istituzione dei nuovi Ordini

I nuovi Ordini avranno dislocazione geografica corrispondente alle provincie esistenti al 31 dicembre 2012 o, se questa dovrebbe risultare in un numero ridotto di iscritti, interprovinciale o interregionale.

Le professioni socio-sanitarie (operatore sociosanitario, assistente sociale, di sociologo, educatore professionale) rientrano nella nuova area stabilita all’art. 5, che definisce anche il percorso di definizione dei nuovi profili professionali. L’individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie è invece normata dall’articolo 6 e sarà possibile anche su istanza al Ministero della Salute da parte delle associazioni professionali interessate. Gli accordi istitutivi in tal senso dovranno passa anche al vaglio dell’Istituto superiore di sanità e della Conferenza Stato-Regioni e dovranno chiaramente identificare il titolo professionale e l’ambito di attività, i criteri per valutare l’esperienza professionale e quelli per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Il comma 4 specifica che la definizione delle nuove professioni sanitarie dovrà evitare sovrapposizioni con quelle già riconosciute, come pure parcellizzazione delle competenze. Il successivo articolo 7 individua anche le professioni di osteopata e chiropratico. Il Miur, inoltre, dovrà provvedere ad adeguare la formazione universitaria delle nuove professioni sanitarie.

Alcune tra le altre novità principali

L’articolo 11 del Ddl Lorenzin rivede le modalità per l’azione di responsabilità amministrativa da parte della struttura sanitaria nei confronti del professionista che si sia macchiato di dolo o colpa grave.

L’articolo 12 regola l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, e prevede sanzioni che includono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10 mila a 50 mila €, oltre all’interdizione da uno a tre anni dall’eventuale albo o registro cui il reo sia regolarmente iscritto ed eserciti in modo lecito la professione o attività. Le pene sono ulteriormente aggravate per i professionisti che inducano altri a commettere il reato o ne dirigano l’attività illecita. La reclusione sale fino a dieci anni in caso di omicidio colposo durante l’esercizio abusivo di una professione sanitaria; sono riviste anche le pene per le lesioni gravi e gravissime.