L’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto sostenuto da Federfarma in merito alla remunerazione aggiuntiva “a regime”, ovvero che non è soggetta a IVA, analogamente a quella sperimentale relativa agli anni 2021/2022.

Nella fase emergenziale della pandemia Covid-19 il cosiddetto Decreto Sostegni aveva, difatti, previsto un provvedimento in favore delle farmacie consistente in una remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Sistema Sanitario Nazionale. Quella misura, era stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, non rientrava nel campo di applicazione dell’IVA in quanto “misura di sostegno”.

La legge di Bilancio 2023

Con la legge di Bilancio 2023, la remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie è stata messa a regime a partire dal primo marzo 2023 con l’obiettivo di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie, con una disponibilità di centocinquanta milioni di euro annui.

La stabilizzazione del provvedimento aveva destato perplessità circa il trattamento fiscale una volta usciti dalla fase di sperimentazione, e il quesito era stato posto da Federfarma.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, accogliendo le considerazioni di Federfarma, ha chiarito la non rilevanza ai fini IVA di questa misura anche una volta stabilizzata, spiegando che «tale remunerazione aggiuntiva è riconosciuta sulla base degli esiti della sperimentazione» e, dunque, «deve ritenersi in continuità con quest’ultima previsione», ma anche che sono state «confermate le finalità di salvaguardia della rete di prossimità delle farmacie».

Inoltre, analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche «la remunerazione aggiuntiva (n.d.r. della legge di bilancio 2023) non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L’erogazione delle somme avviene al verificarsi di presupposti predefiniti e non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo), né modifica il prezzo al pubblico del farmaco».