Legge Concorrenza, incongruenze e vuoti normativi

Da una prima interpretazione di esperti in materie giuridiche ed economiche, la Legge 124 contiene vuoti normativi che, con molta probabilità, saranno colmati nella pratica dai Tribunali Amministrativi

Nell’ambito della titolarità della farmacia, l’unica certezza della nuova “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, anche nota come legge dei capitali, è che è venuto meno il binomio farmacista-farmacia per quanto riguarda la proprietà della farmacia stessa. Un cambiamento epocale, a cui si è giunti dopo un lungo e travagliato iter parlamentare. Il testo, approvato con voto di fiducia lo scorso agosto senza gli emendamenti che in molti si attendevano, appare incompiuto e a tratti contradditorio. A metterne a nudo le falle, dandone una prima interpretazione, i due relatori dell’incontro ‘La farmacia del dopo Legge Concorrenza (Capitali) –dalla riforma della titolarità alla gestione di impresa’, tenutosi il 26 settembre a Milano, che ha radunato una numerosa platea di addetti ai lavori. Non solo farmacisti, ma anche rappresentanti dell’Ats, di sezioni regionali di Federfarma e commercialisti di settore. Tutti più che attenti, e piuttosto sbalorditi, da quanto hanno spiegato Marino Mascheroni e Carlo Ranaudo, promotori dell’iniziativa e docenti dell’Università Meier di Milano, rispettivamente nei Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Marketing e Management Farmaceutico.

Incongruenze e nodi da sciogliere

Il primo comma dell’Art. 7 (Legge 362) recita: “Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata”. Il legislatore però ha dimenticato che è ancora in vita l’articolo 12 della Legge 475/1968: “È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia, decorsi 3 anni dalla conseguita titolarità (…) solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso (…)”. Ma il comma 2 della nuova legge ha abrogato in toto la parte che prevede che i soci di una società che possiede una farmacia debbano essere – come in precedenza – farmacisti iscritti all’albo e in possesso del requisito di idoneità. Ed ecco la rivoluzione insieme alle incongruenze legislative.

La legge prevede alcune incompatibilità per i soci. Non può essere socio chiunque svolga un’attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, chi sia titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia e chi è medico.

Scompare invece la incompatibilità con l’attività di intermediazione. Piuttosto sconvolgente l’ultimo punto dell’articolo 8 che prevede l’incompatibilità di un socio con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente sia pubblico sia privato. Uno dei nodi che andranno sciolti. Se applicato alla lettera la legge riguarderebbe uno sparuto gruppo di persone. L’interpretazione di Mascheroni è che tale obbligo possa non riguardare tutti i soci, ma solo i soci amministratori. Come del resto ben spiegato sempre da Mascheroni, quasi certamente i Tribunali Amministrativi saranno chiamati a riempire i vuoti normativi di una legge non chiara in partenza. I TAR regionali, prima, e il Consiglio di Stato, poi. Con tempi che potranno attestarsi intorno a 4-5 anni. Un risultato davvero scarso per una legge partorita in due anni di lavori parlamentari.

Rimane l’obbligo della presenza di un farmacista per la direzione della farmacia di proprietà di una società, in qualsiasi forma (Srl, Sas, Snc, Spa…). Importante il comma 8 che riguarda il raccordo con il concorso per le nuove sedi. I farmacisti che si affacciano alla professione dopo aver vinto una sede in gestione associata, sommando quindi i titoli posseduti, vedono scendere da 10 a soli 3 anni l’obbligo di mantenere invariato l’assetto societario, su base paritaria, tra i vincitori della sede. Anche il singolo vincitore dovrà mantenere la titolarità per lo stesso periodo.

Una rivoluzione, infine, in campo ereditario. Fatte salve le incompatibilità sopra citate (es. medici), la quasi totalità degli eredi potrà costituire una società, indipendentemente dal fatto di essere un farmacista con i requisiti. Con buona pace di tutti coloro che erano riusciti a ridurre da 10 a 2 anni e poi a 6 mesi l’obbligo di cessione dell’attività da parte degli eredi non farmacisti a seguito della morte del titolare.

 

2 Commenti

  1. Buongiorno
    la nuova legge non fa riferimento ad un’eventuale proposta di affitto, che un titolare proprietario di una farmacia o una società di persone o di capitali, fa alle dipendenti che potrebbero assumere la conduzione della farmacia pagando un canone, mensile o annuale al/ai proprietari.
    E’ possibile l’affitto, se ricordo bene fino all’approvazione della legge sulla “concorrenza” ciò non era possibile.
    Grazie della collaborazione

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