Novità e opportunità per il farmacista dalla legge di stabilità 2016

La legge 28/12/2015 n. 208 – cosiddetta legge di Stabilità 2016 – ha riproposto anche per l’anno corrente alcune opportunità già in essere quali, tra le altre, le detrazioni fiscali legate agli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica e la possibilità di rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti non in regime d’impresa all’1-1-2016.

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In questa sede ci si vuole tuttavia soffermare su due novità che si ritiene possano destare l’interesse dei titolari di farmacia.

Ci si riferisce in particolare ai provvedimenti relativi ai cosiddetti “superammortamenti” e alla “estromissione dall’impresa dell’immobile aziendale”.

Si illustra pertanto di seguito una sintesi dei due argomenti citati.

Superammortamenti

La finalità della disposizione è quella di agevolare gli investimenti in beni strumentali nuovi da destinare all’esercizio dell’attività di impresa.

Infatti destinatari della norma sono le imprese (e quindi anche le farmacie) che investono in beni materiali nuovi (esclusi gli immobili) strumentali all’esercizio dell’attività.

I suddetti investimenti devono perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016.

È possibile avvalersi dell’agevolazione in esame sia in caso di acquisto diretto del bene sia in caso di stipula di corrispondente contratto di leasing; rimane escluso il noleggio.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento, ai fini delle imposte sul reddito ma non dell’IRAP, di una maggiorazione del 40% del costo normalmente fiscalmente deducibile quale ammortamento (o canone leasing). In pratica in considerazione di un bene strumentale avente un costo pari a 100, è possibile dedurre annualmente per la durata di vita utile del bene sulla base di 140.

L’agevolazione sopra sinteticamente illustrata può quindi essere di interesse al fine di anticipare nel 2016 quegli investimenti in beni strumentali (nuovi arredi, adeguamento computer ecc…) comunque programmati o programmabili per i prossimi anni.

Estromissione dall’impresa dell’immobile aziendale

Con questa agevolazione viene consentito all’imprenditore individuale (quindi non alle società ma esclusivamente ai farmacisti titolari di farmacia in forma di ditta individuale) di estromettere – cioè di trasferire dall’impresa alla propria sfera personale – gli immobili strumentali attualmente inseriti nella contabilità aziendale.

Il beneficio consiste nell’effettuare l’estromissione pagando, in luogo delle normali imposte sulle plusvalenze riferite al valore di mercato del bene, un’imposta sostitutiva dell’8% su una base imponibile costituita dalla differenza tra il valore normale dell’immobile (che, su opzione, può essere il valore catastale) e il costo contabile fiscalmente riconosciuto dell’immobile stesso.

L’opzione al regime agevolativo indicato (estromissione) deve essere operata entro il prossimo 31 maggio con riferimento agli immobili già posseduti al 31 ottobre 2015.

La convenienza ad avvalersi del provvedimento esaminato deve essere naturalmente valutata in base ai programmi futuri del farmacista.

In caso di eventuale prossima cessione dell’azienda o del trasferimento della stessa in ambito familiare (“passaggio generazionale”) potrebbe essere vantaggioso presentarsi a questi appuntamenti straordinari con l’immobile farmacia già nella sfera personale; ciò sia al fine di ottenere un significativo risparmio fiscale in caso di cessione di azienda, che, anche, con l’obiettivo di tenere in ogni caso separato l’immobile dall’impresa per procedere alla eventuale futura locazione alla stessa al fine di integrare le proprie entrate future a questo punto private dell’attuale introito derivante dall’esercizio dell’attività.

 

Mauro Rossi, commercialista dello Studio Rossi, con sede a Pavia e Milano