Nuove farmacie, serve un’adeguata motivazione delle zone

Quintino Lombardo
Quintino Lombardo

Secondo il nuovo testo dell’art. 2 della legge 475/1968, nella versione sostituita dall’art.11, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 1/2012: “Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.

Una volta stabilito che è necessario (perché è raggiunto il parametro demografico pieno) o è opportuno (perché è raggiunto il parametro demografico nella misura di almeno il 50%) istituire una nuova farmacia, occorre pertanto che l’Amministrazione comunale identifichi discrezionalmente la zona dove l’esercizio dovrà essere collocato.

A tale fine il criterio è duplice e consiste: a) nell’equa distribuzione sul territorio degli esercizi farmaceutici; b) nella garanzia dell’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Da una parte, dunque, è necessario che a ciascuna farmacia sia garantito un adeguato bacino d’utenza; dall’altra parte, è evidente come l’individuazione di tale bacino d’utenza non debba conseguire in una semplice operazione topografica (se si deve istituire la seconda farmacia, si divide in due il territorio comunale come un campo di calcio) né matematica (si “costruiscono” le zone in modo da descrivere ambiti artificiali, del tutto avulsi dagli elementi topografici, si suddividono solo fittiziamente gli abitanti tra l’una e l’altra farmacia). Occorre invece guardare alle effettive esigenze dell’utenza, cercando di assicurare il servizio farmaceutico dove maggiormente può esservi bisogno, cioè assicurando un effettivo bacino d’utenza al nuovo esercizio, ma considerando anche le necessità degli ambiti meno popolati.

Questo significa che, per la correttezza della scelta discrezionale, non dovrebbe essere sufficiente insediare la nuova farmacia nel centro abitato più popoloso del comune, se lì vi sono già una o addirittura più farmacie e se vi è una frazione più distante e meno abitata nella quale parrebbe logico garantire il servizio carente. Per converso, ovviamente, non sarebbe corretto individuare la zona della nuova farmacia in aperta campagna o in una frazione quasi del tutto spopolata, senza garantire a quest’ultima un bacino d’utenza ragionevole.

Perché sia legittima, una scelta discrezionale deve essere adeguatamente ed esplicitamente motivata e l’orientamento della più recente giurisprudenza amministrativa, dopo qualche incertezza iniziale derivante dalla natura programmatoria del provvedimento d’istituzione delle nuove farmacie, pare volgere in tal senso.

Da ultimo il TAR Sicilia, sede di Catania, sentenza n. 668 del 4-3-2013, haaffermato che le finalità perseguite dall’art. 2 della legge n. 475/1968 devono essere perseguite e dimostrate “da una ponderata istruttoria e da una correlata motivazione con la quale il Comune rappresenti il percorso valutativo che ha determinato la scelta operata”, mentre il semplice rinvio ai pareri espressi dall’Azienda USL e dall’Ordine dei Farmacisti non è sufficiente a definire le ragioni determinanti la scelta operata “neanche, come consentito, per relationem”.

Avv. Quintino Lombardo – Iusfarma – Cavallaro Duchi & Lombardo – Studio Legale

 

1 COMMENTO

  1. Basterebbe indicare un numero minimo di abitanti necessari all’istituzione di una farmacia in zone meno abitate e sotto i mille abitanti non si può garantire un adeguato servizio farmaceutico.

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