Immobili d’interesse storico, il canone d’affitto peserà sul reddito imponibile

L’avvicinarsi della scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al 2012 rende opportuno prendere in considerazione la normativa, modificata dal DL 2 marzo 2012 n. 16, concernente la tassazione – ai fini delle imposte dirette – degli immobili di interesse storico o artistico, cosiddetti immobili vincolati.

Tali unità immobiliari, presenti in modo rilevante nei centri storici delle nostre città, fanno riferimento alla nozione di “beni culturali” di cui al D. LGS. 22 gennaio 2004 n.42.

La suddetta qualifica viene riconosciuta dall’Autorità amministrativa competente e comporta, per il proprietario, determinati obblighi e vincoli nonché la possibilità di godere di alcune agevolazioni fiscali.

La nuova normativa, ai fini delle imposte sui redditi, decorre dall’anno di imposta 2012, quindi quello oggetto della prossima dichiarazione dei redditi e andrà a ridurre il risparmio di cui godevano i proprietari di queste tipologie di locali, in caso di locazione.

Fino al precedente anno 2011 il reddito degli immobili di interesse storico o artistico veniva determinato con l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale l’immobile era situato.

Questa assai limitata imponibilità valeva anche per i fabbricati vincolati  affittati, con sostanziale non tassazione dei canoni di locazione percepiti e conseguente palese e rilevante risparmio fiscale.

Si ricorda infine che l’agevolazione valeva, e vale tuttora, anche se nelle forme modificate di cui di seguito, non solo per le unità immobiliari abitative, ma anche per gli uffici e i negozi purché di proprietà di persone fisiche.

Pertanto, fino al 2011, per gli edifici in questione l’imposizione fiscale non era in pratica legata al reale valore fondiario o locativo, ma faceva riferimento alla minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria di competenza.

Il DL n. 16/2012 ha modificato la normativa in questione riducendo, di fatto in modo determinante, le agevolazioni esistenti. Infatti, a partire dal 2012, è stato eliminato il sopradescritto criterio che si riferiva alla “rendita figurativa” con irrilevanza dell’affitto percepito. È stato invece stabilito che il reddito imponibile degli immobili vincolati concessi in locazione è di fatto pari al 65% del canone annuo di affitto.

Risulta pertanto evidente che gli immobili in questione oggetto di  locazione (si pensi anche ai negozi e ai relativi rilevanti canoni di affitto) faranno emergere nella prossima dichiarazione dei redditi, riferita al 2012, un significativo aumento di reddito imponibile e conseguente tassazione con corrispondente importante ridimensionamento – rispetto al passato – del trattamento fiscale  agevolato.

Studio Rossi, Milano e Pavia