Indicazioni salutistiche, in etichetta solo le autorizzate

È entrato in vigore il 14 dicembre il Regolamento 432/2012, adottato dalla Commissione Europea a maggio 2012, che rende esecutiva la lista delle 222 indicazioni nutrizionali e salutistiche relative a integratori alimentari e alimenti e quindi la corrispondente scomparsa dal mercato europeo di tutte le diciture non autorizzate.È il punto di arrivo di un lungo e complesso processo iniziato sei anni fa con l’approvazione del Regolamento 1924, che ha coinvolto gli esperti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e ha spinto le aziende alimentari e degli integratori a svolgere veri e proprio studi clinici volti a dimostrare la solidità scientifica dell’efficacia dei proprio prodotti. Per molti si tratta di un risultato modesto, quello raggiunto, visto l’esiguo numero delle diciture autorizzate (222) rispetto le oltre 44mila inviate, le 3000 selezionate e le 1600 respinte. Tra le indicazioni approvate, vi sono il carbone attivo (contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale), le fibre d’orzo e d’avena (contribuiscono all’aumento della massa fecale), i beta-glucani come pure chitosano, glucomannano e la gomma di guar (contribuiscono a mantenere nella norma la colesterolemia), gli omega 3 (contribuiscono al mantenimento delle funzioni cardiache), le soluzioni di carboidrati-elettroliti (contribuiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato e aumentano l’assorbimento di acqua durante l’esercizio fisico), il lattulosio (contribuisce all’accelerazione del transito intestinale) e la colina (contribuisce al metabolismo dei lipidi e al mantenimento della funzione epatica). Fra le indicazioni respinte vi sono casi eclatanti come propoli, licopene e la quasi totalità dei probiotici. Va detto che la lista dei claims non è ancora completa, e alcune indicazioni sono in attesa di una nuova valutazione finale, tra questi anche i prodotti fitoterapici, o estratti botanici, che potranno essere ancora utilizzati ai sensi dell’art. 28 (5) e (6) del Regolamento fino alla pubblicazione sul sito della Commissione Europea. La lista delle indicazioni autorizzate fino ad oggi autorizzate, unitamente a quelle non ammesse e le relative motivazioni sono consultabili sul sito della Commissione Europea. Infine è importante segnalare che al momento non è ancora nota l’Autorità che provvederà a controllare la corretta applicazione dei claim provvedendo quindi a sanzionare gli eventuali usi non conformi. Nel frattempo è stata richiesta la massima collaborazione agli Stati membri e alle rispettive autorità alimentari.

Tiziana Azzani