Le novità a carattere tributario introdotte dalla legge di stabilità 2014

Lo studio Rossi, commercialisti con sede a Pavia e Milano, illustra una sintesi dei principali provvedimenti a carattere tributario contenuti nella legge n. 147 del 27-12-2013 (legge di stabilità 2014).

Deduzione Irap nuovi assunti
A decorrere dal 2014 le imprese che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, possono dedurre il costo del suddetto personale nel limite di € 15.000 per ciascun nuovo dipendente. Tale deduzione spetta per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi.
La deduzione compete nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale.

Ace (Aiuto alla Crescita Economica)
L’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale è così elevata:
4% per il 2014
4,5% per il 2015
4,75% per il 2016

Rivalutazione dei beni
Le imprese possono rivalutare i beni materiali e immateriali risultanti dal bilancio 2012.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo al 2013.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione viene riconosciuto fiscalmente mediante il versamento di una imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e pari al 12% per i beni non ammortizzabili.

Proroga contributo di solidarietà
Viene prorogato per il triennio 2014/2016 il “contributo di solidarietà” pari al 3% sul reddito complessivo Irpef eccedente € 300.000,00.
Il suddetto contributo, da determinarsi in sede di dichiarazione dei redditi e da versarsi in unica soluzione unitamente al saldo IRPEF, è deducibile dal reddito complessivo Irpef.

Rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni
È riproposta la possibilità di rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti non in regime di impresa all’1-1-2014.
A tal fine, entro il 30-6-2014, occorrerà:
far redigere e asseverare da professionista abilitato perizia di stima delle partecipazioni o del terreno,
pagare l’imposta sostitutiva (pari al 2% o 4% a seconda dei casi) per l’intero ovvero – in caso di rateizzazione – limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Deducibilità canoni leasing
Con riferimento ai contratti di leasing stipulati dall’1-1-2014, è stato ridotto il periodo minimo entro il quale dedurre i canoni di leasing:
per i beni mobili si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale a ½ del suddetto periodo,
per i beni immobili il periodo minimo è fissato in 12 anni.

Pagamento canoni di locazione di immobili abitativi
Per la suddetta tipologia di immobili viene previsto il divieto di pagamento del canone in contanti quale ne sia l’importo (quindi anche per importi inferiori a € 1.000,00).
Occorrerà pertanto pagare secondo modalità che ne assicurino la tracciabilità (bonifici o assegni non trasferibili).

Ivafe
A partire dal 2014 viene elevata allo 0,2% l’aliquota di imposta da applicare al valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.

Modalità compravendite immobiliari e d’azienda
Viene stabilito che il corrispettivo dell’atto di trasferimento venga consegnato al notaio che ha redatto l’atto e quindi dallo stesso depositato su un apposito conto dedicato.
La somma verrà versata al venditore solo a seguito delle avvenute formalità di registrazione e trascrizione.

Deducibilità Imu
L’Imu pagata relativamente agli immobili strumentali è deducibile dalle imposte sul reddito delle imprese nelle seguenti misure:
30% per l’anno 2013,
20% a decorrere dal 2014.

Irpef sull’immobile non locato
Con decorrenza dall’anno 2013 il reddito delle abitazioni assoggettate a IMU, non locate e situate nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, è imponibile all’Irpef e relative addizionali nella misura del 50%.

Compensazione orizzontale dei crediti delle imposte dirette e dell’Irap
I contribuenti che utilizzano in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e Irap, per un importo superiore a € 15.000,00 annui, devono chiedere l’apposizione del visto di conformità – a decorrere dal 2013 – in relazione alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica
Sono state prorogate per il 2014 – e rimodulate per il 2015 – le aliquote potenziate delle detrazioni.
In sintesi il quadro dispositivo risulta ora il seguente:
detrazioni per gli interventi di recupero edilizio. La detrazione, nel limite massimo di spesa di € 96.000,00 è pari al: 50% per le spese sostenute dal 26-6-12 al 31-12-14,
40% per le spese sostenute nel 2015.
La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica è pari al: 55% per le spese sostenute fino al 5-6-13, 65% per le spese sostenute dal 6-6-13 al 31-12-14 e 50% per le spese sostenute nel 2015.
Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, oppure per gli interventi che coinvolgono tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione è pari al: 65% per le spese sostenute dal 6-6-13 al 30-6-15, 50% per le spese sostenute dall’1-7-15 al 30-6-16. Il limite massimo della detrazione energetica spettante rimane invariato ed è diverso in base al tipo di intervento effettuato.
La detrazione del 50% si applica agli acquisti di mobili ed elettrodomestici – nel limite di € 10.000,00 – effettuati dal 6-6-13 al 31-12-14.
I suddetti acquisti devono riferirsi all’immobile oggetto di una ristrutturazione edilizia.

Nuova tassazione degli immobili
A decorrere dal 2014 la tassazione degli immobili si articolerà – in sintesi – nei seguenti componenti:
Imu (Imposta municipale propria di “vecchia conoscenza”) dovuta dal possessore degli immobili con esclusione dell’abitazione principale,
della componente riferita ai servizi comunali, costituita a sua volta da:
Tasi (Tributo per i servizi indivisibili) a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile (per una misura, tra il 10% e il 30%, da stabilirsi dai vari Comuni),
Tari (Tassa sui rifiuti) a carico dell’utilizzatore e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Pur nella sintesi oggetto della presente trattazione, si specifica nel merito quanto di seguito:
Imu: a decorrere dal 2014 l’IMU non è dovuta sulle abitazioni principali e le relative pertinenze a eccezione delle abitazioni cosiddette di lusso e censite
nelle categorie A1, A8 e A9.
Tari: la nuova tassa sui rifiuti – a carico dell’utilizzatore – è dovuta da chi possieda o detenga locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani. La Tari si applica in base alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tributi sui rifiuti.
Sono escluse dalla Tari le aree comuni condominiali e le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassati e non operative.
Tasi: la nuova tassa per i servizi comunali indivisibili è dovuta da chi possieda o detenga fabbricati – compresa l’abitazione principale – o aree scoperte od edificabili (escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie e le aree comuni condominiali).
Se il fabbricato è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (per esempio perché in affitto) la nuova norma stabilisce che l’occupante pagherà un importo compreso tra il 10% e il 30% del totale, nella misura che sarà prevista dal regolamento comunale.
La base imponibile della Tasi è quella prevista per l’applicazione dell’Imu.
L’aliquota per il 2014 sarà decisa dai Comuni e andrà dall’1 al 2,5 per mille.
Viene stabilito che in ogni caso la somma delle aliquote Tasi+Imu non potrà superare il 6 per mille (abitazione principale) e il 10,6 per mille (altri fabbricati).

a cura di Studio Rossi