Fatturazione elettronica, prorogato l’esonero per la farmacia

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio ha prorogato la disciplina transitoria che prevede l’esonero dalla fatturazione elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata

Il Decreto fiscale 124/2019 associato alla Legge di Bilancio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, ha esteso anche a tutto il prossimo anno la disciplina transitoria che prevede l’esonero dalla fatturazione elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Inoltre, l’applicazione del divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie verso persone fisiche è estesa anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

La proroga della disciplina transitoria, che è stata dettata da ragioni inerenti la privacy, di fatto esonera i farmacisti, i medici e tutti gli operatori sanitari dall’obbligo di emettere una fattura elettronica. Resta invece l’obbligo della Fattura Elettronica per le prestazioni effettuate da operatori sanitari che non devono essere trasmesse al STS (verso assicurazioni, ditte, aziende, enti, professionisti ecc.).

fatturazione elettronica

Due casistiche per le fatture miste

Nel caso di fatture miste, ovvero contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere due diverse casistiche:

  • se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, è necessario comunicarle entrambe, ma in modo distinto, al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), secondo due modalità:1) l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato in funzione delle tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS; 2) l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA (altre spese).
  • Nel secondo caso, qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo opposizione da parte del paziente) con la tipologia altre spese (codice AA).

In entrambe le situazioni, la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo o in formato elettronico, ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI (Sistema d’Interscambio).

Invio dei corrispettivi

Inoltre,  a partire dall’1 luglio 2020, l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri e la trasmissione degli stessi al sistema TS per la predisposizione della precompilazione potrà essere effettuato con un’unica operazione, mediante i registratori telematici. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (a esclusione della descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari. La disposizione è finalizzata a razionalizzare, sia in capo all’esercente che effettua prestazioni sanitarie (es. farmacia) sia all’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Ragioneria Generale dello Stato), rispettivamente l’invio e l’acquisizione dei flussi informativi relativi:

  • ai dati necessari per la dichiarazione precompilata (articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014),
  • ai dati dei corrispettivi giornalieri (articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015),ai dati necessari per la partecipazione della lotteria dei corrispettivi (articolo 1, commi 540 e seguenti, della legge n. 232 del 2016).

La disposizione intende anche aumentare la sicurezza e l’inalterabilità dei dati sopra richiamati e rispondere meglio alle garanzie di tutela dei dati personali e sensibili derivanti dalle operazioni effettuate presso gli esercizi che effettuano prestazioni sanitarie.