Le responsabilità del farmacista

In Italia, il dibattito giuridico sul rispetto delle regole deontologiche e civili da parte del medico è sempre di scottante attualità, ma il tema è caldo anche per il farmacista

L’attività del farmacista è complessa. Alla tradizionale attività di dispensazione dei farmaci, che costituisce un servizio pubblico, come tale disciplinata dagli artt. 99 e seguenti, Testo unico delle leggi sanitarie, si affianca un numero crescente di attività e di servizi che le farmacie sempre più erogano e che in maniera inevitabile amplia i confini della responsabilità. Dunque, è importante esaminare quando si configura la responsabilità del farmacista e a quali rischi quest’ultimo può andare incontro. La responsabilità cui può andare incontro il farmacista nell’ambito della sua attività è di triplice natura:

  • deontologica;
  • civile;
  • penale.

Inizieremo a esaminare la responsabilità di tipo deontologico e civile.

Responsabilità deontologica

La responsabilità deontologica del farmacista riguarda la violazione delle norme poste a tutela del decoro e del prestigio della professione farmaceutica.

Il Codice deontologico è lo strumento di riferimento dell’ordine professionale e raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino e della collettività, come anche dell’etica, della dignità e del decoro della professione di farmacista. La responsabilità deontologica, in quanto derivante dal mancato rispetto delle norme del codice deontologico, è autonoma rispetto alle altre forme di responsabilità (civile o penale). Per tale motivo, può sussistere anche in assenza di danno e/o reato.

La disciplina dettata dal Codice deontologico è essenzialmente finalizzata a garantire la sicurezza per la collettività nella dispensazione dei prodotti medicinali.

In questo senso, assume primaria importanza l’obbligo sancito dal comma 1, art. 26, Codice deontologico, secondo il quale “Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge”. Pertanto, il farmacista non può dispensare, senza prescrizione medica, farmaci per cui sussista questo obbligo.

Questa norma è strettamente collegata al divieto di effettuare diagnosi. Infatti, il farmacista non può sostituirsi al medico, mentre rientra tra i suoi compiti agevolare la conoscenza delle finalità delle terapie prescritte e le corrette modalità di assunzione dei medicinali.

Il comma 1, art. 15, Codice deontologico, stabilisce che “nell’attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, il farmacista garantisce un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione”.

Dunque, il farmacista deve fornire consigli circostanziati ai pazienti circa tutti i medicinali senza obbligo di prescrizione e i medicinali da banco o di automedicazione, tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 12, Codice deontologico, secondo cui il farmacista deve scoraggiare l’uso di medicinali per finalità non terapeutiche e di medicinali di automedicazione quando ciò non sia giustificato da esigenze terapeutiche. Dal momento che il farmacista svolge anche il ruolo di consulenza in favore del paziente, il Codice deontologico stabilisce alcune regole importanti, quali l’obbligo, sancito dall’art. 7, di essere sempre riconoscibile attraverso l’uso del camice bianco con apposto il logo dell’Ordine.

Ai sensi dell’art. 6, Codice deontologico, è obbligo del farmacista, nel corretto e diligente espletamento della propria professione, acquisire informazioni dettagliate dall’interlocutore, per valutare con attenzione il caso sottopostogli, tanto più se il farmaco in questione non è soggetto a prescrizione medica e, pertanto, potrebbe essere immediatamente consegnato al richiedente. Nel caso di prescrizione dubbia, il farmacista è tenuto a prendere contatto con il medico prescrittore, per il necessario chiarimento al fine di salvaguardare la sicurezza del paziente (art. 26).

Nel caso di violazione di una regola deontologica, il farmacista può incorrere in una delle seguenti sanzioni, a seconda della gravità del suo comportamento:

  • avvertimento;
  • censura;
  • sospensione temporanea dall’esercizio e dalla professione;
  • radiazione dall’albo.

Tuttavia, il mancato rispetto delle regole deontologiche da parte del farmacista può avere conseguenze ulteriori e molto gravi. In particolare, le autorità locali possono disporre la chiusura della farmacia in caso di radiazione o sospensione dall’albo, in quanto, in tal caso, vengono meno i requisiti del titolare della farmacia per l’esercizio dell’attività farmaceutica.

La responsabilità civile

Sul piano civilistico, la responsabilità del farmacista è disciplinata, in via generale, dall’art. 2043, Codice civile, in base al quale chi, dolosamente o colposamente, cagiona ad altri un danno è tenuto a risarcirlo.

La responsabilità civile del farmacista sorge, quindi, quando dalla sua condotta derivi un danno per il paziente.

Sempre dal punto di vista generale, il farmacista titolare risponde civilmente anche per i danni provocati dai propri dipendenti o collaboratori, ai sensi dell’art. 1228, codice civile.

In base alla giurisprudenza ormai consolidata, è esente da responsabilità il farmacista che si attenga scrupolosamente a quanto prescritto da un medico.

Non essendo abilitato alla prescrizione di farmaci, attività quest’ultima esclusiva del medico, il farmacista non è autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutici farmacologici prescritti dal medico e deve attenersi, al contrario, a quanto prescritto da quest’ultimo. Di conseguenza, il farmacista, a cui sia stata presentata una precisa ricetta medica, non è tenuto ad accertare se il farmaco prescritto o la posologia siano corrispondenti alle effettive esigenze terapeutiche del paziente.

L’unica eccezione a tale principio è costituita dal caso in cui il farmacista individui, nella ricetta, la prescrizione di sostanze velenose, dosi non medicamentose o pericolose. In questo caso deve esigere dal medico una dichiarazione scritta secondo cui la prescrizione avviene sotto la sua responsabilità (art. 40, R.D. n. 1706/1938). Gli errori più comuni nella dispensazione da parte dei farmacisti, come tali fonti di possibili responsabilità, riguardano, in genere:

  • l’errata scrittura da parte del medico o lettura da parte del farmacista;
  • lo scambio di farmaci a causa della somiglianza tra nomi o confezioni;
  • dosaggi diversi per fasce di età in confezioni identiche;
  • l’erogazione di farmaci scaduti;
  • l’errata indicazione della corretta via di somministrazione;
  • la dispensazione di un principio attivo diverso da quello prescritto.

Un caso particolare è costituito dalla prescrizione di farmaci equivalenti a carico del Ssn che costituisce una deroga al divieto per il farmacista di sostituire il farmaco prescritto dal medico.

L’art. 7, comma 1, legge n. 405/2001, e la legge n. 149/2005 hanno stabilito che il farmacista, qualora il medico non indichi l’insostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato l’assistito, deve consegnare a quest’ultimo il farmaco, a parità di principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie, avente il prezzo più basso, lasciando comunque a quest’ultimo la scelta definitiva.

Il medico che vuole indicare la “non sostituibilità” del farmaco deve riportare in ricetta, in modo sommario, le specifiche motivazioni della sua decisione. Nella sostituzione, di conseguenza, il farmacista non ha alcuna responsabilità nella scelta del principio attivo e/o posologia.