Nuova norma impone pagamento entro 60 giorni

Fra le novità introdotte dal Decreto legislativo 1 del gennaio 2012 sulle liberalizzazioni, convertito con modifiche nella legge 27 del 24 marzo, c’è anche il pacchetto dell’articolo 62 che tanto fa discutere. Si tratta di una serie complessa di regole che riguardano la «cessione di prodotti agricoli e alimentari» nella filiera agroalimentare e si applicano a tutti gli operatori del settore, dagli agricoltori agli esercizi commerciali, incluse le farmacie. Per prodotto alimentare s’intende «ogni sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato a essere ingerito» (con riferimento all’art. 2 del Reg. Ce 178/2002), quindi, per esempio, anche gli integratori alimentari.

La norma, nata con lo scopo di riequilibrare i rapporti tra produzione agricola, trasformazione e grande distribuzione organizzata e che richiama la Direttiva europea 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti, viene quindi applicata in modo generalizzato all’intera filiera agroalimentare. Il 19 ottobre è stato approvato anche il Decreto attuativo.

Gli aspetti principali regolati dall’art. 62 riguardano i contratti, le modalità di pagamento e le sanzioni. Per il primo punto, si stabilisce che i contratti che hanno come oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, a eccezione di quelli che vengono conclusi con il consumatore finale, devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicare, pena la nullità (disposizioni parzialmente attenuate dal Decreto attuativo), la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. L’articolo 62 impone che i contratti già in essere dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre del 2012.

Si definiscono poi le modalità di pagamento che deve essere effettuato per le merci deteriorabili (per esempio i prodotti alimentari preconfezionati con data di scadenza non superiore a 60 giorni e tutti i tipi di latte) entro il termine legale di 30 giorni e per tutte le altre merci (come gli integratori alimentari) entro il termine di 60. In entrambi i casi, il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Se non è possibile stabilire con certezza la data di ricevimento della fattura, i termini decorrono dalla data di consegna dei prodotti.

Nel caso in cui questi termini non siano rispettati, oltre al pagamento degli interessi di mora, è prevista una forte sanzione amministrativa, da un minimo di 500 a un massimo di 500.000 euro, che è determinata in relazione al fatturato dell’azienda, alla ricorrenza e misura dei ritardi.

Infine, una parte del pacchetto entra nel merito delle «condotte commerciali sleali» (per esempio è vietato imporre direttamente e/o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni ingiustificatamente gravose, extra contrattuali e retroattive).

In questo contesto assume rilievo la recentissima approvazione (il 31 ottobre) del decreto legislativo con cui il Governo italiano recepisce la citata Direttiva europea sui ritardi nei pagamenti stabilendo che il termine di pagamento legale sia di 30 giorni e che termini superiori a 60 giorni si possano prevedere solo in casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni.

Il decreto vale anche per i pagamenti della Pubblica amministrazione ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2013. A differenza delle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni, nei pagamenti tra aziende private il termine di 60 giorni si può superare, purché ciò non sia «gravemente iniquo per il creditore e sia stato espressamente concordato».