Trasmissione telematica corrispettivi: sanzioni sospese per il periodo transitorio

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Per i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, le farmacie che ancora non sono dotate di registratore telematico non saranno sanzionate e potranno utilizzare, per la trasmissione, modalità telematiche alternative

Il 29 giugno l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare secondo la quale le farmacie che ancora non hanno il registratore telematico possono avvalersi, per assolvere all’obbligo  di trasmissione telematica dei corrispettivi, in vigore dal 1° luglio, di modalità telematiche che saranno a breve individuate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La trasmissione secondo queste modalità va eseguita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ed è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo. La moratoria delle sanzioni era stata recepita sottoforma di emendamento approvato nell’ambito del Decreto Crescita.

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Restano fermi gli obblighi di rilascio dello scontrino fiscale, di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del RT e di liquidazione dell’Iva periodica nei termini ordinari. Come si legge sul sito di Federfarma, la circolare “attenua le potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo”.

L’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, stabilito nel Decreto fiscale 2019, decorre dal 1° luglio per  i soggetti esercenti attività di commercio al minuto, con volume di affari superiore a 400mila euro. La decorrenza dell’obbligo è invece fissata dal 1° gennaio 2020 per chi ha un volume di affari inferiore a quella soglia.